La Puglia torna in zona arancione: consentiti nuovamente gli allenamenti individuali all’aperto nei centri sportivi

La Puglia torna in zona arancione: consentiti nuovamente gli allenamenti individuali all’aperto nei centri sportivi

La Puglia da oggi torna in zona arancione: cosa cambia per il calcio dilettantistico e giovanile su scala regionale? È consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi all’aperto. Non sono consentiti gli sport di contatto salvo che in forma individuale e all’aperto, senza l’utilizzo degli spogliatoi.

Restano consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Per completezza di informazione si riportano di seguito le FAQ al DPCM del 3 novembre 2020 emanate dal Dipartimento dello Sport del Governo, sempre in vigore anche dopo il DPCM del 4 dicembre 2020

FAQ DI LIVELLO GENERALE

18. Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

20. In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l’art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (…) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.

Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.

Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.