Fondo Ristoro: spese sanitarie di sanificazione

Fondo Ristoro: spese sanitarie di sanificazione

Con riferimento al DPCM 3 ottobre 2022, qui allegato unitamente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per l’inoltro delle istanze (all. n. 1, 2 e 3) da parte delle Società associate alla LND con i documenti previsti dallo stesso, la Lega Nazionale Dilettanti, a seguito di interlocuzioni avute con la F.I.G.C., ha comunicato quanto segue:

– possono accedere al Fondo Ristoro Spese sanitarie e di sanificazione tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

– il contributo non spetta a chi abbia cessato alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4 del 2022 (27 gennaio 2022);

– le richieste possono essere presentate sulla base delle spese effettivamente sostenute, facendo riferimento all’applicazione del principio di cassa;

– l’ammontare delle spese sostenuto durante l’intero periodo di riferimento, che è dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, dovrà essere oggetto di apposita e puntuale certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale del soggetto richiedente o di un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure di un Professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure del Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale;

– ai soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del Decreto attuativo del 16 dicembre 2021 sarà decurtato quanto già percepito in precedenza;

– su indicazione della F.I.G.C., si specifica quanto deve essere attestato dal soggetto certificatore di cui all’art. 4 comma 3 del DPCM:

  • sussistenza dei requisiti richieste come soggetto certificatore, indicando i riferimenti del caso (es. numero di iscrizione Albo, ecc.) e come soggetto beneficiario (art. 2 del DPCM);
  • rispetto al principio di cassa per la documentazione prodotta da Società o Associazioni Dilettantistiche e che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute entro il periodo previsto (1 febbraio 2020 – 31 marzo 2022);
  • completezza di tutta la documentazione richiesta e predisposizione secondo le modalità richieste dall’art. 3 comma 2 (il certificatore dovrà firmare oltre alla certificazione anche il prospetto di rendicontazione inviato);
  • inerenza dei costi alle finalità del Decreto e alle tipologie di cui all’art. 4 comma 2 del DPCM;
  • ammontare delle spese sostenute nell’intero periodo e ritenute ammissibili;
  • le spese rendicontate non devono aver beneficiato di ulteriori contributi (es. contributi Legge Melandri, contributi Fondo Professionismo femminile, altri contributi COVID, ecc)

– dovranno essere rendicontate nuovamente nei prospetti ed essere attestate dal soggetto certificatore anche le spese oggetto della rendicontazione di cui al precedente DPCM del 16 settembre 2021;

– i soggetti richiedenti dovranno fornire i prospetti di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, ecc.) e la citata certificazione. Non dovranno essere re-inviate le copie dei giustificativi di spesa già fornite con la precedente rendicontazione. I prospetti inviati dovranno essere firmati dal legale rappresentante della Società e dal soggetto certificatore, e inviati in formato excel pdf; 

– qualora nel periodo di riferimento sopra richiamato, cioè dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, le Società richiedenti siano state interessate da promozioni e/o retrocessioni nei campionati, le relative istanze dovranno essere inoltrate soltanto al Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque in cui la Società si trova attualmente a svolgere il campionato di competenza nella corrente stagione sportiva 2022/2023.

Si rappresenta che la modalità di trasmissione della documentazione è predisposta sul PORTALE SOCIETA’ L.N.D. à ALTRI SERVIZI/RIMBORSO SPESE SANITARIE DECRETO ATTUATIVO 2022, la Società, dopo aver caricato la documentazione, procederà alla firma elettronica della stessa entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2022.

Per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento, il Comitato Regionale Puglia è a disposizione delle Associazioni/Società le quali potranno avanzare le proprie richieste scrivendo all’indirizzo di posta elettronica   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

I moduli necessari per inviare la richiesta sono allegati al Comunicato Ufficiale n. 59 del 17 novembre 2022.