Decreto legge sostegni: gli interventi per lo Sport

Decreto legge sostegni: gli interventi per lo Sport

Entra in vigore Il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante «misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Ecco gli interventi sono previsti per il mondo dello sport:

Articolo 10 – Misure di sostegno al settore sportivo:

Viene prorogato a tutto il 2021, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro, il credito di imposta per le sponsorizzazioni. Ciò significa che i soggetti che sponsorizzano ASD, SSD, società professionistiche o leghe potranno ottenere un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute durante l’anno 2021.

Viene istituito un fondo di 56 milioni per il ristoro delle spese di diagnosi (tamponi e screening) legate all’emergenza Covid-19.

Viene rifinanziato con la somma di 180 milioni il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche». Ciò consentirà l’elargizione di contributi a fondo perduto in favore delle ASD/SSD per coprire alcuni costi sostenuti durante i mesi di sospensione delle attività. I successivi decreti attuativi disciplineranno i criteri e le modalità di corresponsione del contributo.

Vengono incrementate le dotazioni dei fondi a garanzia dei prestiti a tasso agevolato erogati dall’Istituto per il Credito sportivo: rispettivamente, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene incrementato di 30 milioni, mentre il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 viene incrementato di una somma pari a 13 milioni.

Articolo 44 – Indennità per i collaboratori sportivi:

Vengono stanziati ulteriori 220 milioni per le indennità dei mesi di aprile e maggio dei collaboratori sportivi. Viene integralmente confermato il sistema a scaglioni previsto dal decreto sostegni, senza alcuna riduzione delle somme previste.

La società sport e salute procederà all’erogazione dei contributi. Viene risolta la casistica relativa alle «incongruenze INPS», ossia i circa 11.500 collaboratori sportivi che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell’INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi.