Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

Stralcio del Comunicato Ufficiale n. 19/A della FIGC

Il Presidente Federale, 

tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;

ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara; 

vista la delega conferita dal Consiglio Federale; 

d’intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell’AIA 

DELIBERA

di introdurre l’art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara e di modificare l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Codice di Giustizia Sportiva – Art. 11 bis

Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

  1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
  2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
  3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
  4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
  5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
  6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

 

NUOVO TESTO (in neretto sono evidenziate le novità rispetto al vecchio testo)

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

      1 - 2 - 3 - 3bis - INVARIATI

  1. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o
    durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come
    sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti; c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b); d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico;

      4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto.

      4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

      5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 12 - 13 INVARIATI